Il Tribunale del Lavoro della Spezia, per decisione del giudice Marco Viani, ha accolto la contestazione presentata dagli avvocati Andrea Frau e Piera Sommovigo per conto di 24 ragazzi esclusi dal concorso indetto da Spezia risorse. L’ordinanza cautelare stabilisce infatti che i candidati esclusi dovevano essere riammessi perché sono stati fissati parte dei criteri di valutazione quando la commissione già conosceva i nomi dei partecipanti, fatto riconosciuto come vietato dalla giurisprudenza.
Per Spezia Risorse, società in house del Comune della Spezia, in fatto di assunzioni si applicano le regole degli enti pubblici.
Dopo la preselezione, molti candidati erano stati esclusi per una valutazione dei titoli insufficiente.
La regola è che i criteri di valutazione dei titoli debbano essere già stabiliti al momento della pubblicazione del bando, in modo che vi sia la possibilità di stabilire se quanto posseduto da ogni candidato gli dia speranza di successo, anche perché in questo caso, in modo atipico e discutibile, la valutazione dei titoli era un limite per proseguire nel percorso concorsuale e non una semplice fonte di punteggio come normalmente accade.
Ma in questo caso i criteri di valutazione sono stati fissati dalla commissione esaminatrice dopo aver già visto i curriculum e i nomi dei candidati, dando in ipotesi la possibilità di plasmare i punteggi sulle singole figure.
“Quando si partecipa ad un concorso pubblico, si ripongono le speranze nel fatto che tutto sia regolare, senza favoritismi, perché purtroppo il detto popolare è che i vincitori siano sempre già stabiliti, anche se, per fortuna, solo in pochi casi ciò avviene. Una buona amministrazione – affermano gli avvocati Frau e Sommovigo – quando bandisce un concorso deve fare in modo che nessun dubbio possa sorgere in tal senso, prestando grande attenzione al rispetto delle regole e della forma. Nel nostro caso, purtroppo, tale elementare regola non è stata rispettata, ponendo in atto comportamenti che, anche se sicuramente senza malizia, hanno creato i presupposti che in ipotesi potessero sorgere dei favoritismi. Nessuno vuole pensare che questi ci siano o ci sarebbero stati, nessuna evidenza in tal senso. Però è facile capire che se i criteri di valutazione dei candidati vengono stabiliti dopo che la commissione conosce i nomi dei partecipanti, viene meno la serenità di questi ultimi sul fatto che non siano stati indicati canoni che possono favorire l’uno o l’altro.
E’ come dire che all’inizio di una partita di calcio dove una squadra ha tanti giocatori alti rispetto all’altra, vengano vietati dall’arbitro i colpi di testa, magari solo per evitare trami cranici, ma la squadra degli spilungoni la penserà così o che si voglia favorire l’avversario?
La forma spesso è sostanza e mai bisogna agire sottovalutando le conseguenze dei propri comportamenti, che in questo caso sono stati sicuramente frutto di scarsa attenzione o superficialità”.
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