Come annunciato nei giorni scorsi dal presidente Giovanni Toti, Regione Liguria si costituisce in giudizio in seguito al ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale sulla libera professione dei medici del pubblico nel comparto privato; si tratta tecnicamente dell’art. 47 (Disposizioni in materia di libera professione intramuraria della dirigenza sanitaria) della legge regionale n. 20 del 28 dicembre 2023, cioè Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026).
La costituzione in giudizio, varata con una recente delibera di giunta, ha ricevuto il parere favorevole della Direzione Generale Affari Legislativi, Istituzionali e Avvocatura. La sussistenza dell’interessa a resistere è oggetto di una nota del presidente Toti e di una della Direzione generale di Area Salute e Servizi sociali.
Con successivo provvedimento saranno affidate rappresentanza e difesa dell’amministrazione regionale, di cui sarà incaricato, spiega la delibera, “avvocato del libero foro in possesso di elevate competenze ed esperienze professionali specifiche nella materia del diritto costituzionale, in ragione della complessità delle questioni trattate e della particolare rilevanza strategica delle misure adottate con l’articolo di legge regionale impugnato”.
Questo l’articolo in merito al quale la Presidenza del consiglio ha fatto ricorso:
Articolo 47
(Disposizioni in materia di libera professione intramuraria della dirigenza sanitaria)
1. In via transitoria, fino all’anno 2025, anche al fine di migliorare l’integrazione tra le strutture facenti parte del sistema sanitario pubblico allargato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale), nelle strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente, con il Servizio sanitario regionale possono operare i dirigenti sanitari dipendenti dal Servizio sanitario regionale che abbiano optato per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria.
2. Al fine di ridurre le liste di attesa, in via transitoria, fino all’anno 2025, aziende sanitarie, enti e istituti del Servizio sanitario regionale sono autorizzati ad acquisire, nell’ambito dei budget a loro assegnati dalla Giunta regionale sul Fondo sanitario regionale dei rispettivi esercizi, allocati alla Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 1 “Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei Lea”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026, dai propri dipendenti della dirigenza sanitaria a rapporto di lavoro esclusivo, in forma individuale o in equipe, prestazioni sanitarie in regime di libera professione intramuraria ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 120 (Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria), anche con le modalità di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità di svolgimento dell’attività libero professionale di cui al comma 2 nonché la valorizzazione economica dell’attività libero professionale da corrispondere, a prestazione, ai professionisti.