Il Consiglio di Stato ha accolto gli appelli di Provincia della Spezia, Recos e Regione Liguria, che chiedevano l’annullamento del provvedimento con cui nel marzo 2022 il Tar della Liguria, accogliendo i ricorsi dei Comuni di Santo Stefano e Vezzano a di due società, annullava il provvedimento autorizzatorio regionale relativo alla realizzazione del biodigestore di Saliceti. Il Consiglio di Stato, questo uno dei passaggi della sentenza “dissente dalla conclusione raggiunta dal Giudice di I grado, secondo la quale la pianificazione in materia consentirebbe di individuare in generale i siti in cui localizzare gli impianti senza possibilità di deroga, e in concreto questo potere sarebbe stato esercitato individuando il sito di Boscalino ad esclusione di ogni altro”, ritenendola “non supportata dalla legge”, osservando altresì che “non è una conclusione ricavabile neanche in base ad interpretazione logica ovvero sistematica. Sotto il profilo logico, se il piano prevedesse l’individuazione di siti specifici, non si comprende perché richiedere l’individuazione di zone idonee, e soprattutto di zone non idonee, posto che, appunto secondo logica, una volta individuato in via imperativa il sito di un impianto, ne consegue che tutti gli altri siti siano inidonei per definizione. Sotto il profilo sistematico, poi, in base all’interpretazione che si critica non si comprenderebbe perché il rilascio del Paur richieda, nell’ambito della conferenza dei servizi, l’esercizio di tutte le varie e complesse competenze previste dall’art. 27 bis del d. lgs. 152/2006, in particolare quelle collegate alla valutazione di impatto ambientale, che in buona sostanza serve proprio a capire se il sito ipotizzato è idoneo ad ospitare un dato impianto. È infine corretto, sempre in termini sistematici, il rilievo della Regione, per cui impianti come quello per cui è causa si possono realizzare anche in regime di libera impresa, al di fuori della pianificazione pubblica. Anche questa previsione non avrebbe senso, se alla pianificazione spettasse di individuare i singoli siti”. I magistrati, si legge ancora, ritengono “infondati i motivi di ricorso di I grado secondo i quali l’atto impugnato sarebbe illegittimo solo perché prevede l’impianto come da realizzare a Saliceti senza che ciò risulti dalla previa pianificazione regionale e provinciale”.
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