Palazzo Civico non ci sta e ricorre nei confronti della sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha annullato il primo decreto di nomina di Francesco Bertoneri a comandante della Polizia locale, quella firmata dal sindaco Pierluigi Peracchini ex articolo 110 nel febbraio del 2021. Un provvedimento che fece seguito all’annuncio di una procedura di mobilità poi mai attivata, motivo per cui Emanuele Moretti, spezzino che da 9 nove anni è dirigente del terzo gruppo della Polizia locale di Roma, ha ritenuto di poter chiedere la revoca della nomina attraverso l’impugnazione di fronte al Tar e di fronte al Tribunale del Lavoro.
Se nel secondo caso, quello relativo alla giustizia ordinaria, bisogna attendere la sentenza della Corte spezzina, fissata per il 28 novembre, l’iter amministrativo ha già prodotto due pronunciamenti rispettivamente da parte dei togati del Tar della Liguria e di quelli del Consiglio di Stato. A Genova i giudici hanno dato ragione al Comune, mentre a Roma la sentenza è stata a favore di Moretti, annullando il provvedimento. Una decisione ritenuta ininfluente sotto il profilo operativo da parte dei tecnici e dell’amministrazione spezzina in quanto con il nuovo mandato da sindaco ottenuto nel giugno scorso Peracchini ha emesso un nuovo provvedimento di nomina, che non è stato messo in discussione dal Consiglio di Stato.
Ma Moretti, anche attraverso una diffida, continua a chiedere l’applicazione della sentenza e l’apertura della procedura di mobilità.
Ecco allora che l’amministrazione spezzina ha dato mandato all’avvocatura civica guidata da Stefano Carrabba di impugnare la sentenza del Consiglio di Stato di fronte alla Cassazione per vedere ribaltato il giudizio e porre fine alla vicenda.
Gli avvocati del Comune, che saranno affiancati da Mariano Protto, ordinario della cattedra di Diritto amministrativo all’Università di Torino, ritengono infatti che la sentenza sia sbagliata, essendo fondata su argomentazioni che si basato su un comma di legge che è specifico per lo Stato, e non per i Comuni. Inoltre non sarebbe stato rispettato l’articolo 21, comma 5 della legge 241 del 1990, che garantisce il diritto di autotutela e di ripensamento per le amministrazioni comunali, tema all’interno del quale non possono entrare le decisioni dei giudici.
Insomma, una vertenza fatta di tecnicismi e richieste in punta di diritto, che potrà vedere la conclusione solamente quando tutti i gradi di giudizio si saranno espressi.